Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1
- Denominazione e durata -

L’associazione denominata “A.V.E.P. Associazione Volontari Ematologia Pascale” - ONLUS” è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla “ONLUS”.
L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2
- Sede -

L’associazione “A.V.E.P. Associazione Volontari Ematologia Pascale” - ONLUS" ha sede in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 9". La variazione della sede nell’ambito del Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 3
- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sanitaria.
L'associazione è ispirata ai principi di solidarietà sociale, specificamente nei confronti dei pazienti oncologici del Reparto Ematologia dell'Ospedale Pascale di Napoli.
In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si propone di:
1. Promuovere l'assistenza domiciliare dei malati oncoemologici attraverso personale medico e paramedico proposto a tal fine;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici di assistenza e ricerca del Servizio Sanitario Nazionale ed estere;
3. sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche di assistenza sanitaria;
4. stabilire i rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
5. promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività di assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
6. formare, promuovere e coordinare operatori nel campo sanitario;
7. promuovere raccolte di fondi attraverso donazioni, contributi liberali e finalizzati da parte di enti ed aziende pubbliche e private e persone fisiche da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi;
8. svolgere qualsiasi attività finalizzata alla realizzazione di programmi di miglioramento organizzativo e strutturale del reparto di ematologia del Pascale, nonchè qualsiasi altra attività che l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4
- Soci -

Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione.
Chiunque voglia aderire all'associazione deve:
- presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente l’ Assemblea dei soci a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Presidente.
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto.
Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5
- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.
Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La decadenza può essere dichiarata dal Presidente anche nel caso in cui il socio:
1 danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
2 sia causa di disordini e dissidi tra i soci.
L'esclusione è deliberata dall’Assemblea ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata A.R.
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6
- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:
1 l'Assemblea dei soci;
2 il Consiglio Direttivo;
3 il Presidente;
4 il Consigliere Delegato;
5 il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 7
- Assemblea -

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa alla data dell’avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed inoltre:
1 approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;
2 approva il piano annuale delle attività associative;
3 nomina i membri del Consiglio Direttivo;
4 nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
5 delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’associazione.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona gli associati.
Inoltre le assemblee possono essere convocate a mezzo email o fax. Gli associati dovranno comunicare all’Associazione, il numero di fax e gli indirizzi email, oltre che al momento dell’iscrizione ogni qualvolta intervengono modifiche.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Solamente i Soci maggiorenni partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa quando prevista. Ad ogni socio maggiorenne è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, come previsto dal comma 1 lettera h art. 10 D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 8
- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione ed è composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
1 curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
2 predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
3 nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
4 deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5 provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci;
6 promuovere raccolte di fondi;
7 pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 9-bis
- Consigliere Delegato -

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti delle delega.
Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.
La rappresentanza della associazione spetta anche ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.

Articolo 10
- Revisore Unico e Collegio dei Revisori dei conti -

Quale organo incaricato di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria dell’associazione, quest'ultima può nominare, alternativamente, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei conti. Tale organo deve, altresì, predisporre una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
La nomina viene effettuata dall'assemblea che dovrà scegliere al di fuori del Consiglio Direttivo.
Il Revisore Unico dovrà avere le stesse caratteristiche di competenza professionale richieste per i membri del Collegio.
In caso di Collegio, l’assemblea nomina anche due Revisori dei conti supplenti che subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell’intero Collegio.
Sia il Collegio dei Revisori dei conti, che il Revisore Unico hanno durata in carica di tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 11
- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 12
- Risorse economiche -

L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
1 quote associative annuali;
2 contributi degli aderenti e/o di privati;
3 contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
4 proventi da convenzioni con enti pubblici;
5 proventi da attività di raccolta fondi.
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 13
- Bilancio d’esercizio -

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell’anno successivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 14
- Libri dell’associazione -

L’associazione ha il compito di tenere:
1 il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea degli associati;
2 il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
3 il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti
4 il libro degli associati;
5 ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 15
- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.
In qualunque caso di scioglimento, anche non voluto dagli Associati, l’Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più Liquidatore, che assume/assumono tutti i poteri dell’organo amministrativo e determinerà le modalità di liquidazione, in maniera coerente con gli scopi associativi.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero»

TITOLO VI

ARBITRATO

Articolo 16
- Risoluzione delle controversie -

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri dei quali i primi due, nominati da ciascuna delle parti in causa, e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato direttamente dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, il cui Regolamento le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
Le spese di funzionamento dell’Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro 30 giorni dalla nomina del terzo membro ed il relativo lodo dovrà essere emesso entro e non oltre i successivi 30 giorni.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.


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